Descrizione
Si rende noto che dal 15 settembre 2023 fino al 15 aprile 2024, sull'intero territorio della Regione Piemonte vige il divieto di abbruciamento di materiale vegetale come previsto dalle disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria indicate in D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021.
La citata norma all'art. 1 comma 1.4 dispone: "estensione temporale, con anticipo al 15 di settembre e prolungamento fino al 15 aprile, del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità."
L’ inosservanza del divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 è sanzionabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo € 2.000,00 (L.r. 15/2018, art. 13 comma 1).
Sono da considerare 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:
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è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi);
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è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali dal 16° aprile al 14 settembre, se consentito dal "SEMAFORO ANTISMOG ARPA PIEMONTE" e non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi dalla REGIONE PIEMONTE.
I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in caso di condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili e le dichiarazioni di massima pericolosità per gli incendi boschivi.
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Ultimo aggiornamento
02/12/2023 21:46